Comunità energetiche

Con l’approvazione delle Regole Operative, MASE e GSE disciplinano le modalità e le tempistiche per accedere ai benefici economici previsti dal decreto di incentivazione delle comunità energetiche rinnovabili

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato, con decreto direttoriale, le Regole Operative del GSE (Gestore dei servizi energetici) relative aldecreto CER – comunità energetiche rinnovabili, entrato in vigore il 24 gennaio 2024.

Il documento disciplina leprocedure per l’accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR.

Ai sensi del TIAD, le tipologie di configurazione ammesse al servizio sono le seguenti:

  • A.autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzioneo sistema di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione;
  • B.gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili;
  • C.comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (CER);
  • D.cliente attivo “a distanza”che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, cliente attivo a distanza);
  • E.gruppo di clienti attiviche agiscono collettivamente (nel seguito, gruppo di clienti attivi);
  • F.comunità energetica dei cittadini(CEC);
  • G.autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.

Per il Decreto CER, le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le seguenti:

  • A. autoconsumatore a distanza;
  • B. gruppo di autoconsumatori;
  • C. CER.
  • Per il Decreto CER, le tipologie di configurazione ammesse ai benefici della misura PNRR sono le seguenti:
  • B. gruppo di autoconsumatori;
  • C. CER.

Si tratta di entità giuridiche autonome (consorzi, associazioni, fondazioni), obiettivo delle quali è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera.

Le comunità energetiche rinnovabili sono quindi una forma diorganizzazione che promuove la produzione e l’uso di energia rinnovabile a livello comunitario, con un focus su benefici condivisi a livello ambientale, economico e sociale.

Gli ‘azionisti’ o membri delle CER possono esserepersone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali, autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, nonchéamministrazioni locali (comuni).

Il decreto prevede unadoppia modalità per promuovere lo sviluppo delle CER: latariffa incentivante rivolta a tutto il territorio nazionalee uncontributo in conto capitale fino al 40%delle spese sostenute nei comuni sotto i 5.000 abitanti.

Ricordiamo che il decreto reca disposizioni:

  • per ladefinizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabiliinseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e si applicafino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunquenon oltre il 31 dicembre 2027;
  • per l’erogazione dicontributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetichee delle configurazioni diautoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitantiattraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR. Queste disposizioni si applicanofino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed unaproduzione indicativa di almeno 2.500 GWh/annoe nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR.
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