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Comunità energetiche

Con l’approvazione delle Regole Operative, MASE e GSE disciplinano le modalità e le tempistiche per accedere ai benefici economici previsti dal decreto di incentivazione delle comunità energetiche rinnovabili

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato, con decreto direttoriale, le Regole Operative del GSE (Gestore dei servizi energetici) relative al decreto CER – comunità energetiche rinnovabili, entrato in vigore il 24 gennaio 2024.

Il documento disciplina le procedure per l’accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal PNRR.

Ai sensi del TIAD, le tipologie di configurazione ammesse al servizio sono le seguenti:

  • A. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione o sistema di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione;
  • B. gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili;
  • C. comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (CER);
  • D. cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, cliente attivo a distanza);
  • E. gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente (nel seguito, gruppo di clienti attivi);
  • F. comunità energetica dei cittadini (CEC);
  • G. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.

Per il Decreto CER, le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono le seguenti:

  • A. autoconsumatore a distanza;
  • B. gruppo di autoconsumatori;
  • C. CER.
  • Per il Decreto CER, le tipologie di configurazione ammesse ai benefici della misura PNRR sono le seguenti:
  • B. gruppo di autoconsumatori;
  • C. CER.

Si tratta di entità giuridiche autonome (consorzi, associazioni, fondazioni), obiettivo delle quali è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o alle aree locali in cui opera.

Le comunità energetiche rinnovabili sono quindi una forma di organizzazione che promuove la produzione e l’uso di energia rinnovabile a livello comunitario, con un focus su benefici condivisi a livello ambientale, economico e sociale.

Gli ‘azionisti’ o membri delle CER possono essere persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali, autorità locali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, nonché amministrazioni locali (comuni).

Il decreto prevede una doppia modalità per promuovere lo sviluppo delle CER: la tariffa incentivante rivolta a tutto il territorio nazionale e un contributo in conto capitale fino al 40% delle spese sostenute nei comuni sotto i 5.000 abitanti.

Ricordiamo che il decreto reca disposizioni:

  • per la definizione degli incentivi sotto forma di tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5 GW, e comunque non oltre il 31 dicembre 2027;
  • per l’erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia in attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo) del PNRR. Queste disposizioni si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, ed una produzione indicativa di almeno 2.500 GWh/anno e nel limite delle risorse finanziarie attribuite a valere sul PNRR.
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